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Arezzo, donna ferita per una buca sulla strada non viene risarcita: "Distratta". Causa con il comune in Cassazione

Luca Serafini
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La sera del 2 agosto 2011 alle 22.30 la signora Maria era appena uscita da un locale di Soci e mentre camminava mise un piede in fallo su una rampa molto dissestata che collegava la strada al marciapiede. Una brutta caduta: frattura del femore destro. A distanza di undici anni quell’episodio è al vaglio della Suprema Corte di Cassazione dopo che tribunale di Arezzo e Corte d’Appello di Firenze hanno escluso la responsabilità del Comune di Bibbiena in relazione all’articolo 2051 del codice civile sulle cose in custodia. Secondo i giudici che fin qui si sono occupati della questione, si trattò di “caso fortuito” da ricondurre al “comportamento non diligente” della donna che avrebbe pertanto “interrotto” il necessario “nesso causale”. Le sentenze di primo e secondo grado hanno respinto la richiesta risarcitoria della donna, condannandola a pagare le spese di lite. Le pessime condizioni della rampa non costituivano, secondo i verdetti, “un elemento imprevedibile”. Come dire: colpa sua, doveva stare più attenta dato che le dimensioni della buca erano talmente ampie e “facilmente rilevabili” che avrebbe potuto, anzi dovuto, percepire il pericolo. E poi, riportano le motivazioni dell’Appello, essendo la donna abitante dello stesso paese di Soci, doveva conoscere i luoghi ed essere più cauta verso un “pericolo prevedibile”. Insomma, come dire: chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ma contro i pronunciamenti emessi nel 2016 e 2020 è stato presentato ricorso in Cassazione dall’avvocato Luciano Spigliantini dello studio legale Vezzosi - Spigliantini. Il rigetto della richiesta risarcitoria della donna viene definito “ingiusto ed erroneo”. L’avvocato Spigliantini nei motivi del ricorso contesta alla radice che in un caso del genere venga esclusa la responsabilità del custode: “il caso fortuito”, argomenta il legale, in una simile logica quindi “sarebbe escluso solo quando il pericolo costituisca un’insidia o trabocchetto”. E la persona danneggiata sarebbe tenuta a dimostrare “di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno”. Ma allora, obietta il legale, “sono premiate quelle amministrazioni che non impiegano risorse per evitare o rimuovere i pericoli della viabilità pubblica, tanto da garantire loro una sorta di impunità all’inefficienza e all’inattività purché il pericolo sia in qualche modo visibile”. E poi, sottolinea Spigliantini, è assurdo pervenire alla conclusione che “possono e devono essere tutelati solo i cittadini che non si distraggono mai, che non sono mai soprappensiero o distratti da una preoccupazione che impedisce loro di essere totalmente e costantemente vigili”. Sicurezza e incolumità dei cittadini vanno sempre garantiti, si legge nel ricorso, “in tutti gli ambiti della vita sociale, dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro a quelle sulla sicurezza delle abitazioni, degli impianti, dei macchinari, degli alimenti e, in generale, dei prodotti di consumo”. Non è un caso, viene evidenziato, che il legislatore cerca di porre rimedio obbligando i produttori a fornire merci e servizi sempre più sicuri, volti a vincere le distrazioni, anche gravi, dei consumatori. La mancata percezione di un pericolo evidente non può mettere al riparo da conseguenze, ad esempio, il titolare di un lavoratore che si fa male in assenza delle misure di tutela. Quindi, se questo vale in certi ambiti, deve valere anche quando “il rischio è determinato dall’inerzia della Pubblica Amministrazione”. Questione complessa e densa di interpretazioni, con la condotta del danneggiato che, sì, può anche essere considerata “concorso causale” nell’infortunio ma non tale da interrompere il nesso causale. Sulla base dei motivi esposti dall’avvocato Luciano Spigliantini, la Corte Suprema, sesta sezione civile, presidente Enrico Scoditti, ha pubblicato il 2 maggio l’ordinanza interlocutoria in cui si conclude che la questione di diritto merita di essere trattata dalla sezione terza. Tra Comune di Bibbiena e danneggiata, intanto, è stato raggiunto un accordo transattivo ma il nodo da sciogliere sulla buca di Soci può fare giurisprudenza.